Ultimo aggiornamento 25.01.2024

Uno degli obiettivi dell’ampia riforma del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (Ccii) è stato quello di creare norme e strumenti che incentivino e favoriscano l’emersione tempestiva dei segnali di difficoltà in cui può versare un’impresa, in modo da evitare che le iniziali difficoltà sfocino in una crisi difficilmente risolvibile.

È in tale contesto che deve essere letto il modificato art. 2086, c.2 del Codice civile, che obbliga l’imprenditore, operante in forma societaria o collettiva, ad “istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

Pur non fornendo una definizione precisa del termine “adeguato”, il nuovo art. 3 del Ccii indica alcuni requisiti che gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili devono soddisfare per poter essere ritenuti “adeguati”.  Di fatto gli assetti vengono ritenuti “adeguati” quando consentono all’imprenditore di disporre di un flusso di informazioni quanto più possibile accurato e tempestivo originato dalle varie funzioni aziendali (finanziaria, commerciale, logistica, R&S, etc…) in modo da cogliere quei segnali che l’organo amministrativo provvederà poi a elaborare e gestire, garantendo una risposta adeguata.

I requisiti elencati nell’art. 3 del Ccii enfatizzano l’importanza tanto degli indici finanziari, quanto di quelli di natura non finanziaria. Gli indici di natura non finanziaria sono particolarmente importanti perché consentono di rilevare situazioni di crisi con maggior anticipo rispetto agli indici di carattere esclusivamente finanziario; i primi, infatti, spesso rilevano i fattori scatenanti della crisi, mentre quelli finanziari intercettano la prima sintomatologia.

Per quanto attiene invece gli indici finanziari, gli assetti sono considerati adeguati se consentono di disporre di piani di tesoreria e piani strategici con un approccio forward-looking, in grado cioè di implementare una pianificazione focalizzata sul futuro e la verifica di alcuni KPI (Key Performance Indicators) di controllo.

Un ulteriore motivo che impone l’istituzione di adeguati assetti nell’impresa deriva dal fatto che dal 30 giugno 2021 l’Eba (European Banking Authority) impone alle banche UE di attribuire un merito creditizio unicamente sulla base di analisi forward-looking.

Il Codice civile prevede che l’istituzione degli assetti spetta agli amministratori. L’omessa istituzione di adeguati assetti e/o il loro mancato effettivo funzionamento concretizza un grave atto di mala gestio che giustifica la revoca dell’amministratore, come si è già visto nella recente giurisprudenza sul tema (Tribunale di Catania, 8 febbraio 2023).

Si tratta quindi di una riforma epocale che detta un nuovo approccio alla gestione dell’impresa, imponendo alle aziende un nuovo modello di management secondo il quale le scelte gestionali non possono più essere basate unicamente sulla mera intuizione dell’imprenditore, ma dovranno essere supportate dalle informazioni fornite dai piani aziendali e uniformate a criteri di razionalità. Ma vi è molto di più: l’imprenditore deve intercettare anche quelle minacce, non sempre rilevabili da analisi di tipo meramente quantitativo, che possono avere effetti destabilizzanti con ripercussioni negative sulla liquidità, perdite operative e intaccando l’integrità del patrimonio.

 

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