Ultimo aggiornamento 20.01.2025
Associazioni / Enti: Riforma del Terzo Settore, manca ancora l’autorizzazione della Commissione europea
Come previsto dall’art. 104 del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore – CTS), per la piena operatività dei “nuovi” regimi fiscali degli enti del Terzo settore previsti dal Titolo X dello stesso D. Lgs. n. 117/2017, è necessaria l’autorizzazione della Commissione europea. I “nuovi” regimi fiscali si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro.
Entro il 31/12/2024 la Commissione europea non ha rilasciato l’autorizzazione, che, assieme al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), costituisce uno dei due capisaldi per la piena efficacia della riforma del settore. L’operatività del RUNTS non è infatti sufficiente, da sola, a rendere efficaci i regimi fiscali agevolati previsti dal D.Lgs. n. 117/2017, col risultato che le Associazioni/Enti con periodo l’imposta coincidente con l’anno solare, per l’anno 2025 restano in vigore tutte le norme fiscali applicate nel periodo d’imposta 2024 (es. regime forfettario di cui alla L. n. 398/91), sia per gli enti iscritti al RUNTS (anche mediante trasmigrazione automatica, ossia ODV e APS), sia per quelli che non hanno ancora avviato l’iter di iscrizione.
Le “imprese sociali”: manca ancora l’autorizzazione della Commissione europea
L’autorizzazione della Commissione europea è indispensabile anche per la completa riforma della disciplina dell’impresa sociale il cui regime fiscale previsto dall’art. 18 del D. Lgs. n. 112/2017 (Misure fiscali e di sostegno economico) è sottoposto al vaglio della Commissione. Ad oggi le “imprese sociali” non possono ancora beneficiare delle norme fiscali di vantaggio né sono operative le agevolazioni fiscali per incentivare gli investimenti a favore di questa categoria di enti del Terzo settore.
IVA – Associazioni: slitta al 1° gennaio 2026 il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione/imponibilità dei corrispettivi specifici per le attività svolte in conformità alle finalità istituzionali rese nei confronti dei propri associati
Le associazioni senza scopo di lucro usufruiscono dell’agevolazione rappresentata dall’esclusione dall’IVA dei corrispettivi specifici relativi alle attività svolte in conformità alle finalità istituzionali rese nei confronti dei propri associati e associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché degli associati di queste e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
Questa agevolazione è stata oggetto della procedura di infrazione n. 2008/2010 emessa dalla Commissione europea a seguito del mancato pieno recepimento da parte del nostro legislatore della Direttiva IVA (non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE, relativamente alle esenzioni previste dall’articolo 132).
Secondo quanto previsto dalla Commissione europea, difatti, ogni cessione di beni ed erogazione di servizi, effettuata dietro corrispettivo dovrebbe essere considerata imponibile IVA, mentre la normativa italiana prevede alcuni casi di esclusione, tra cui quelli previsti per gli enti associativi non commerciali.
A causa della procedura di infrazione, il Governo è intervenuto con un Decreto Legge (D.L. n. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 215/2021) di modifica dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/72 stabilendo la rilevanza ai fini iva di una serie di attività che attualmente, per gli enti non lucrativi di tipo associativo sono considerate “escluse” dall’imposta. La modifica, inizialmente prevista con decorrenza dal 21.12.2021, è stata prorogata e applicabile a partire dal 1.1.2026 e obbligherà molte associazioni all’apertura della Partita Iva.
Più precisamente all’art.4 del D.P.R. 633/1972 vengono abrogate le previsioni di esclusione ai fini IVA delle seguenti attività:
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati e partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari anche in conformità alle finalità istituzionali dell’ente;
- le cessioni delle pubblicazioni effettuate prevalentemente ai propri associati;
- l’attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata dalle associazioni di promozione sociale (APS).
Dalle indicazioni europee infatti, devono essere soggette a IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso sul territorio di uno Stato membro, da un soggetto passivo che agisce in quanto tale, indipendentemente dallo scopo, dai risultati o dai destinatari di tale attività.
Di conseguenza, come principio generale, le suddette attività sono da assoggettarsi a IVA a prescindere dal fatto che l’ente sia senza scopo di lucro prevedendo, comunque, specifiche fattispecie di esenzione nel caso di svolgimento di attività di interesse pubblico.
Per l’anno 2025 resta in vigore l’esclusione dall’IVA dei corrispettivi specifici relativi alle attività precitate.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare un nostro consulente.