INPS: pubblicata la circolare sul nuovo Bonus mamme 2025

Ultimo aggiornamento 30.10.2025

Contributo mensile di 40 euro per lavoratrici con almeno due figli

Con la circolare n. 139 del 28 ottobre 2025, l’INPS ha fornito le istruzioni operative relative al nuovo Bonus mamme, il contributo economico introdotto dal decreto-legge n. 95/2025, convertito nella legge 8 agosto 2025, n. 118.

Destinatarie e requisiti

Il Bonus è destinato alle lavoratrici con almeno due figli, secondo le seguenti modalità:

  • Madri con due figli: il beneficio spetta fino al compimento dei 10 anni del secondo figlio;
  • Madri con tre o più figli: il contributo è riconosciuto fino al compimento dei 18 anni del figlio più piccolo.

Possono accedere al Bonus:

  • le lavoratrici dipendenti, pubbliche e private (ad eccezione del lavoro domestico);
  • le lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le casse professionali e la Gestione Separata INPS.

È inoltre richiesto che il reddito da lavoro annuo non superi i 40.000 euro.

Non possono fare richiesta le madri di 3 o più figli, con contratto di lavoro a tempo indeterminato che stanno già usufruendo dell’esonero contributivo.

 

Importo e modalità di erogazione

Il Bonus consiste in un contributo mensile di 40 euro, esente da imposte e non rilevante ai fini ISEE.
L’INPS provvederà all’erogazione in un’unica soluzione, entro dicembre 2025 (o, al più tardi, febbraio 2026), per un massimo di 12 mensilità, pari a 480 euro annui.

 

Finalità della misura

L’intervento mira a sostenere la genitorialità e l’occupazione femminile, offrendo un contributo immediato alle madri lavoratrici in attesa della piena attuazione delle misure strutturali previste per il 2026.

La circolare INPS n. 139/2025 fornisce tutti i dettagli operativi in merito a domande, requisiti e modalità di accredito. Lo Studio rimane a disposizione per dubbi o per un aiuto nel compilare la domanda.


Aggiornamento relativo al Registro Titolari Effettivi

Ultimo aggiornamento 28.10.2025

La Commissione europea ha recentemente aperto una procedura di infrazione verso l’Italia e verso diversi altri Stati Ue, per inadempimento riguardo al recepimento delle norme sulla operatività del Registro dei Titolari Effettivi, sospese principalmente per problemi legati alla privacy.

L’Italia, dopo le precedenti sospensioni, da ultimo quella del Consiglio di Stato con l’Ordinanza n. 8245/2024 pubblicata il 15/10/2024, ha rimesso alla Corte di Giustizia Europea alcune questioni pregiudiziali sulla tenuta del Registro dei Titolari Effettivi presso la Camera di Commercio, sospendendo l’obbligo di comunicazione del titolare stesso nelle more della decisione della Corte.

Il 02/10/2025, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo di modifica e integrazione del D.Lgs. n. 231/2007 (cosiddetta “Legge Antiriciclaggio”) per il recepimento dell’art. 74 della direttiva UE n. 2024/1640, che apporta alcune modifiche alla disciplina di istituzione del registro, in modo da restringere l’accesso ai dati sui Titolari Effettivi ai soggetti che dimostrano uno specifico interesse al riguardo. Questo intervento normativo mira a sterilizzare la procedura di infrazione, ad oggi comunque l’obbligo di comunicazione rimane sospeso in attesa della sentenza della Corte di Giustizia Europea.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni utile chiarimento.


Legge 132/2025: nuove norme penali su reati commessi con l’intelligenza artificiale

Ultimo aggiornamento 07.10.2025

Entrano in vigore da venerdì 10 ottobre le nuove disposizioni introdotte dalla legge 132/2025, che aggiorna il Codice penale e altre normative per affrontare i rischi legati all’uso improprio dell’intelligenza artificiale (AI). La riforma introduce nuovi reati, inasprisce pene esistenti e prevede aggravanti specifiche per chi utilizza sistemi AI nella commissione di illeciti.

 

Il nuovo reato di diffusione illecita di contenuti AI

La principale novità è l’inserimento nel Codice penale dell’articolo 612-quater, che punisce la diffusione illecita di contenuti generati o alterati con l’intelligenza artificiale.
Chiunque diffonda, senza consenso, immagini, video o audio falsificati con sistemi AI, causando un danno ingiusto a una persona, rischia da uno a cinque anni di reclusione.
La norma mira a tutelare la libertà morale e l’autodeterminazione della persona, riconoscendo la particolare pericolosità delle manipolazioni digitali capaci di ingannare sulla genuinità dei contenuti.

 

Aggravanti per reati commessi con l’AI

Tra le aggravanti comuni viene introdotta quella per l’uso di sistemi di intelligenza artificiale come mezzo insidioso o ostacolo alla difesa della vittima. L’aggravante si applica anche quando l’impiego dell’AI accentua gli effetti del reato.

 

Implicazioni per le imprese

Le novità toccano anche il diritto penale dell’economia.

  • L’aggiotaggio societario e bancario (art. 2637 c.c.) commesso mediante AI è ora punito con la reclusione da due a sette anni (contro l’attuale da uno a cinque).
  • La manipolazione del mercato (art. 185 del TUF) effettuata con sistemi AI prevede pene da due a sette anni di reclusione e multe da 25mila a 6 milioni di euro.
    Resta da chiarire se si applichi il “raddoppio” delle pene previsto dalla legge 262/2005, per evitare possibili contrasti di proporzionalità e coerenza costituzionale.

Tutela del diritto d’autore

La legge estende inoltre la punibilità del cosiddetto “plagio artistico” (art. 171 della legge 633/1941) anche alle condotte di text e data mining abusivi, cioè all’estrazione non autorizzata di testi o dati da opere protette online mediante sistemi AI.

 

Prossimi sviluppi

Entro dodici mesi il Governo dovrà introdurre ulteriori fattispecie penali, volte a sanzionare l’omessa adozione di misure di sicurezza nella produzione o uso professionale dell’intelligenza artificiale, quando da tali omissioni possano derivare pericoli per la vita, la sicurezza pubblica o lo Stato.



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