Dal 1° gennaio 2026 obbligo di collegamento tra mezzi di pagamento e registratori
Ultimo aggiornamento 12.01.2026
Dal 1° gennaio 2026 obbligo di collegamento tra mezzi di pagamento e registratori
Sintesi delle nuove regole
Dal 1° gennaio 2026, entra in vigore l’obbligo di collegare i sistemi di pagamento elettronico (POS, app) ai Registratori Telematici (RT) e di trasmettere i relativi dati all’Agenzia delle Entrate.
- Collegamento POS-Registratore (Fase Transitoria)
Sebbene l’obbligo teorico decorra dal 1° gennaio, il servizio web necessario per l’abbinamento tecnico sarà disponibile solo a marzo 2026. Per questo motivo, sono previste scadenze differite per l’adempimento:
- Contratti già attivi a gennaio 2026: l’abbinamento va fatto entro 45 giorni dalla messa online del servizio web.
- Contratti stipulati dopo il 31 gennaio 2026: il collegamento va effettuato entro la fine del secondo mese successivo a quello di attivazione dello strumento.
- Memorizzazione e Invio dei Dati (Obbligo Immediato)
Nonostante il rinvio tecnico del collegamento tra i dispositivi, dal 1° gennaio è immediatamente obbligatorio:
- Indicare nel documento commerciale (scontrino) l’esatta modalità di pagamento elettronico utilizzata.
- Trasmettere giornalmente questi dati in forma aggregata.
- Sanzioni e Correzioni
- Sanzioni: L’omessa o errata indicazione dei dati di pagamento elettronico (anche se non incide sulla liquidazione IVA) comporta una sanzione di 100 euro per operazione, fino a un massimo di 1.000 euro al mese.
- Errori: Indicare erroneamente “contanti” anziché “POS” è sanzionabile. Tuttavia, se l’esercente si accorge dell’errore, può procedere all’annullamento e alla rettifica dello scontrino tramite le procedure standard.
Esclusioni
Restano escluse le attività già esonerate dalla memorizzazione dei corrispettivi (es. chi documenta gli incassi tramite titoli di accesso o scontrini manuali, come alcune associazioni fieristiche).
Professionisti – Deroga al principio di cassa e possibile disallineamento imposte dirette/IVA
Ultimo aggiornamento 12.01.2026
Professionisti – Compensi incassati a cavallo d’anno – Deroga al principio di cassa e possibile disallineamento imposte dirette/IVA
Il D.Lgs. n. 192/2024 ha introdotto una deroga al principio di cassa per i professionisti, creando un disallineamento fiscale tra imposte sui redditi e IVA per i compensi pagati a cavallo dell’anno.
Ecco i punti principali della riforma:
- Imposte sui Redditi (IRPEF): Se un cliente (che agisce come sostituto d’imposta) effettua un bonifico a fine 2025, ma il professionista riceve l’accredito a inizio 2026, il compenso va dichiarato nel periodo d’imposta 2025. La data rilevante è quella in cui il sostituto ha l’obbligo di operare la ritenuta. La regola vale solo se il cliente è un sostituto di imposta e abbia l’obbligo di operare la ritenuta.
- Eccezione per i Forfettari: Questa novità non si applica a chi aderisce al regime forfettario. In questo caso rimane valido il principio di cassa stretto: se l’accredito arriva nel 2026, il reddito è del 2026.
- Disciplina IVA: Per l’IVA non cambia nulla. L’operazione si considera effettuata al momento del pagamento effettivo (incasso). Pertanto, se il denaro arriva il 2 gennaio 2026, la fattura elettronica deve essere emessa con data 2026 (entro 12 giorni dall’incasso).
- Il Disallineamento: Si crea così una sfasatura temporale: un compenso può essere di competenza reddituale del 2025 (per le imposte dirette) ma risultare in una fattura emessa nel 2026 (per l’IVA).



