Padova, 05/08/2026.

 

Oggetto: Enti del terzo settore: dal 2026 due distinti test da monitorare.

 

L’entrata in vigore del nuovo regime fiscale degli Enti del Terzo Settore comporta l’applicazione di due differenti verifiche annuali che perseguono finalità diverse e che non devono essere confuse tra loro.

Le considerazioni contenute nella presente informativa riguardano la disciplina generale degli ETS e non tengono conto delle specifiche disposizioni previste per particolari categorie di enti (APS, ODV, Enti Filantropici, ecc.), che possono derogare, integrare o modificare le regole qui illustrate.

 

Primo test: prevalenza attività di interesse generale rispetto alle attività diverse

Il primo controllo deriva dall’art. 6 del Codice del Terzo Settore e dal D.M. 107/2021.

Tale verifica annuale ha la finalità di accertare che le “attività diverse” conservino carattere secondario e strumentale rispetto alle “attività di interesse generale” che costituiscono la missione istituzionale dell’ente.

 

Il controllo può essere effettuato alternativamente attraverso uno dei seguenti parametri:

 

Parametro Limite
Ricavi da attività diverse / ricavi complessivi Max 30%
Costi da attività diverse / costi complessivi Max 66%

 

È sufficiente il rispetto di uno dei due parametri.

La verifica riguarda esclusivamente la corretta proporzione tra:

  • attività di interesse generale (Area A del rendiconto gestionale);
  • attività diverse (Area B del rendiconto gestionale).

Attenzione Qualora l’ente non provveda al recupero secondo le modalità previste dal decreto, l’Ufficio RUNTS dispone la cancellazione dell’ente dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con conseguente perdita della qualifica di ETS. Si ricorda che solo per gli enti iscritti al RUNTS sono riservate alcune agevolazioni riferite alla tassazione delle attività commerciali.

 

Secondo test: qualificazione fiscale dell’ente come commerciale o non commerciale

La seconda verifica è disciplinata dall’art. 79 del Codice del Terzo Settore.

In questo caso l’obiettivo è completamente diverso. Si tratta di stabilire se l’ente, nel suo complesso, debba essere qualificato fiscalmente come:

  • ETS non commerciale oppure ETS commerciale.

Per effettuare tale verifica non è sufficiente esaminare le aree A e B del rendiconto gestionale. Occorre invece classificare fiscalmente ciascuna voce di entrata presenti nelle aree A e B distinguendo tra:

  • proventi commerciali;
  • proventi non commerciali.

La circostanza che un’attività sia qualificata come “attività di interesse generale” non significa infatti che la stessa sia automaticamente non commerciale. Come pure anche attività rientranti tra quelle di “interesse generale” possono assumere natura commerciale ai fini fiscali.

 

Le due verifiche sono autonome

È quindi possibile che:

Caso n. 1: L’ente rispetti pienamente i limiti sulle attività diverse e quindi abbia il requisito per l’iscrizione al RUNTS ma venga comunque qualificato come ETS commerciale ai fini fiscali.

Caso n. 2: L’ente mantenga la qualifica fiscale di ETS non commerciale ma superi i limiti previsti per le attività diverse, con conseguente perdita dei requisiti richiesti dall’art. 6 CTS e cancellazione dal RUNTS qualora non venga recuperato lo sforamento secondo le modalità previste dal D.M. 107/2021.

In sintesi, il primo test tutela la permanenza dell’ente nel RUNTS, mentre il secondo test determina il regime fiscale applicabile all’ente.

 

Decorrenza delle nuove regole

A seguito dell’autorizzazione della Commissione Europea del 7 marzo 2025, il test di commercialità previsto dall’art. 79 CTS trova applicazione, per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare, dal 1° gennaio 2026.

Il test relativo alla secondarietà e strumentalità delle attività diverse, disciplinato dall’art. 6 CTS e dal D.M. 107/2021, è invece già applicabile a decorrere dagli esercizi successivi all’entrata in vigore del decreto e, quindi, è operativo da diversi anni.

 

CONCLUSIONI

Dal 2026 gli ETS sono chiamati a monitorare contemporaneamente due differenti indicatori:

 

Verifica Finalità
Art. 6 CTS + D.M. 107/2021 Verificare che le attività diverse restino secondarie e strumentali.
Art. 79 CTS Verificare se l’ente debba essere qualificato fiscalmente come commerciale o non commerciale.

 

Attenzione: il rispetto del test previsto dall’art. 6 CTS non garantisce il superamento del test previsto dall’art. 79 CTS e viceversa. I due controlli perseguono finalità diverse e devono essere monitorati autonomamente.

 

Per questo motivo è opportuno che ogni ETS proceda già in sede di predisposizione del bilancio e del rendiconto gestionale ad una preventiva analisi della propria struttura economica e fiscale, così da evitare criticità future e poter adottare tempestivamente eventuali correttivi gestionali.

 

VI INVITIAMO AD UTILIZZARE IL MODULO DI CONTATTO PER OGNI APPROFONDIMENTO O CHIARIMENTO DA PARTE DELLO STUDIO.


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