Ultimo aggiornamento 12.01.2026
Professionisti – Compensi incassati a cavallo d’anno – Deroga al principio di cassa e possibile disallineamento imposte dirette/IVA
Il D.Lgs. n. 192/2024 ha introdotto una deroga al principio di cassa per i professionisti, creando un disallineamento fiscale tra imposte sui redditi e IVA per i compensi pagati a cavallo dell’anno.
Ecco i punti principali della riforma:
- Imposte sui Redditi (IRPEF): Se un cliente (che agisce come sostituto d’imposta) effettua un bonifico a fine 2025, ma il professionista riceve l’accredito a inizio 2026, il compenso va dichiarato nel periodo d’imposta 2025. La data rilevante è quella in cui il sostituto ha l’obbligo di operare la ritenuta. La regola vale solo se il cliente è un sostituto di imposta e abbia l’obbligo di operare la ritenuta.
- Eccezione per i Forfettari: Questa novità non si applica a chi aderisce al regime forfettario. In questo caso rimane valido il principio di cassa stretto: se l’accredito arriva nel 2026, il reddito è del 2026.
- Disciplina IVA: Per l’IVA non cambia nulla. L’operazione si considera effettuata al momento del pagamento effettivo (incasso). Pertanto, se il denaro arriva il 2 gennaio 2026, la fattura elettronica deve essere emessa con data 2026 (entro 12 giorni dall’incasso).
- Il Disallineamento: Si crea così una sfasatura temporale: un compenso può essere di competenza reddituale del 2025 (per le imposte dirette) ma risultare in una fattura emessa nel 2026 (per l’IVA).

