Riduzione dei termini di accertamento

 

Il beneficio della riduzione dei termini di accertamento di due anni, prevista dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 127/2015, è riconosciuto ai contribuenti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500, mediante utilizzo di strumenti diversi dal contante.

La norma fa espresso riferimento alle operazioni e non ai singoli pagamenti, con la conseguenza che il limite dei 500 euro deve essere verificato con riferimento all’operazione complessiva e non può essere aggirato mediante frazionamenti artificiosi del pagamento.

 

Come esercitare l’opzione?

 

In presenza delle condizioni sopra descritte, la riduzione dei termini di accertamento può essere fruita previa indicazione nella dichiarazione dei redditi.

 

 

Per quanto dura l’opzione?

 

La verifica dei requisiti è riferita esclusivamente al periodo d’imposta oggetto della dichiarazione e non comporta alcun vincolo per gli esercizi successivi, restando comunque opportuno conservare idonea documentazione a supporto della tracciabilità dei pagamenti ai fini di eventuali controlli.


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