ETS (Enti del Terzo Settore) – D. Lgs. n. 117/2017
Le principali comunicazioni al RUNTS/CCIAA. Registro dei volontari, assicurazione, altre comunicazioni e libri obbligatori.
Gli ETS (Enti del Terzo Settore) devono osservare una serie di obblighi e scadenze, riassumiamo le più importanti.
Bilancio / Rendiconto di cassa annuale
Deposito al RUNTS o Registro imprese del bilancio o rendiconto di cassa entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Comunicazione dei dati su associati, volontari e dipendenti
Comunicare i dati aggiornati relativi al numero di associati, volontari e dipendenti dell’ente, qualora siano effettivamente variati rispetto al precedente 31 dicembre. L’adempimento è a cadenza annuale e riguarda tutti gli ETS.
L’aggiornamento dei dati
Se variano alcune informazioni presenti nel RUNTS/CCIAA, si devono comunicare i dati aggiornati entro 30 giorni dalla modifica.
A titolo esemplificativo segnaliamo:
- modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto o, nel caso di enti religiosi civilmente riconosciuti o di fabbricerie, del relativo regolamento; nel caso di fondazioni e associazioni con personalità giuridica, essendo previsto l’intervento del notaio, si applicano le norme di cui all’art. 22 del Codice del Terzo settore;
- le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento ed estinzione degli enti;
- i provvedimenti delle Autorità giudiziaria e tributaria che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione;
- altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o regolamento;
Vanno, altresì, iscritte eventuali modifiche ai seguenti dati:
- denominazione;
- eventuale partita IVA;
- forma giuridica;
- sede legale;
- attività di interesse generale esercitate….
ETS iscritti anche al registro imprese (CCIAA)
Per gli ETS iscritti anche al registro imprese (CCIAA) molte delle comunicazioni relative all’aggiornamento dei dati vanno effettuate alla CCIAA (Camera di Commercio), non al RUNTS.
Altre Comunicazioni
La pubblicazione dei compensi erogati ad amministratori, dirigenti ed associati
Pur non fissando il codice del Terzo settore un termine specifico entro cui pubblicare sul sito tali informazioni, si ritiene ragionevole prendere come riferimento quello per il deposito dei bilanci al RUNTS.
La pubblicazione dei contributi pubblici erogati ad enti non profit – L.n.124/2017
La pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti nell’esercizio precedente dagli ETS in generale, qualora tali contributi siano pari o superiori a 10.000 euro entro il 30 giugno.
Registro dei VOLONTARI
Gli ETS possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Per le modalità di tenuta del registro dei volontari (registro dei volontari non occasionali) e dell’obbligo assicurativo, il ministero ha emanato il DM 06/10/2021.
Obbligo Assicurativo dei VOLONTARI
Gli ETS che si avvalgono di volontari (“abituali” e/o “occasionali”) devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli ETS e le amministrazioni pubbliche e i relativi oneri sono a carico dell’amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.
Libri obbligatori
Oltre le scritture contabili prescritte dalla normativa fiscale di riferimento del singolo Ente, gli ETS devono tenere:
- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
Rendicontazione del 5 x 1000
Gli ETS beneficiari del cinque per mille, hanno un triplice ordine di obblighi, graduato in ragione delle dimensioni economiche del contributo:
1) un obbligo generale di redazione e conservazione di un apposito rendiconto e della relativa relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite;
2) un obbligo specifico, per un delimitato bacino di enti beneficiari, di trasmissione del rendiconto e della relazione all’Amministrazione erogatrice;
3) un obbligo ulteriore di pubblicità del rendiconto e della relazione.
In generale gli Enti che percepiscono il contributo del cinque per mille hanno l’obbligo di redigere il rendiconto e la relativa relazione illustrativa entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo. Parimenti, grava su tutti i soggetti beneficiari l’obbligo di conservare presso la propria sede il rendiconto e la relazione, unitamente ai giustificativi di spesa, per 10 anni decorrenti dalla data di redazione del rendiconto.
Contributi inferiori a 20.000 euro: si deve conservare il rendiconto e le ricevute (fatture, scontrini, ecc.) presso la sede dell’associazione per 10 anni, per eventuali controlli.
Contributi pari o superiori a 20.000 euro: si deve inviare il rendiconto e la relazione attraverso la piattaforma dedicata del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro il tredicesimo mese dall’incasso.
VI INVITIAMO AD UTILIZZARE IL MODULO DI CONTATTO PER OGNI APPROFONDIMENTO O CHIARIMENTO DA PARTE DELLO STUDIO.

