Enti del terzo settore: dal 2026 due distinti test da monitorare

Padova, 05/08/2026.

 

Oggetto: Enti del terzo settore: dal 2026 due distinti test da monitorare.

 

L'entrata in vigore del nuovo regime fiscale degli Enti del Terzo Settore comporta l'applicazione di due differenti verifiche annuali che perseguono finalità diverse e che non devono essere confuse tra loro.

Le considerazioni contenute nella presente informativa riguardano la disciplina generale degli ETS e non tengono conto delle specifiche disposizioni previste per particolari categorie di enti (APS, ODV, Enti Filantropici, ecc.), che possono derogare, integrare o modificare le regole qui illustrate.

 

Primo test: prevalenza attività di interesse generale rispetto alle attività diverse

Il primo controllo deriva dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore e dal D.M. 107/2021.

Tale verifica annuale ha la finalità di accertare che le “attività diverse” conservino carattere secondario e strumentale rispetto alle “attività di interesse generale” che costituiscono la missione istituzionale dell'ente.

 

Il controllo può essere effettuato alternativamente attraverso uno dei seguenti parametri:

 

Parametro Limite
Ricavi da attività diverse / ricavi complessivi Max 30%
Costi da attività diverse / costi complessivi Max 66%

 

È sufficiente il rispetto di uno dei due parametri.

La verifica riguarda esclusivamente la corretta proporzione tra:

  • attività di interesse generale (Area A del rendiconto gestionale);
  • attività diverse (Area B del rendiconto gestionale).

Attenzione Qualora l'ente non provveda al recupero secondo le modalità previste dal decreto, l'Ufficio RUNTS dispone la cancellazione dell'ente dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con conseguente perdita della qualifica di ETS. Si ricorda che solo per gli enti iscritti al RUNTS sono riservate alcune agevolazioni riferite alla tassazione delle attività commerciali.

 

Secondo test: qualificazione fiscale dell'ente come commerciale o non commerciale

La seconda verifica è disciplinata dall'art. 79 del Codice del Terzo Settore.

In questo caso l'obiettivo è completamente diverso. Si tratta di stabilire se l'ente, nel suo complesso, debba essere qualificato fiscalmente come:

  • ETS non commerciale oppure ETS commerciale.

Per effettuare tale verifica non è sufficiente esaminare le aree A e B del rendiconto gestionale. Occorre invece classificare fiscalmente ciascuna voce di entrata presenti nelle aree A e B distinguendo tra:

  • proventi commerciali;
  • proventi non commerciali.

La circostanza che un'attività sia qualificata come “attività di interesse generale” non significa infatti che la stessa sia automaticamente non commerciale. Come pure anche attività rientranti tra quelle di “interesse generale” possono assumere natura commerciale ai fini fiscali.

 

Le due verifiche sono autonome

È quindi possibile che:

Caso n. 1: L'ente rispetti pienamente i limiti sulle attività diverse e quindi abbia il requisito per l’iscrizione al RUNTS ma venga comunque qualificato come ETS commerciale ai fini fiscali.

Caso n. 2: L'ente mantenga la qualifica fiscale di ETS non commerciale ma superi i limiti previsti per le attività diverse, con conseguente perdita dei requisiti richiesti dall'art. 6 CTS e cancellazione dal RUNTS qualora non venga recuperato lo sforamento secondo le modalità previste dal D.M. 107/2021.

In sintesi, il primo test tutela la permanenza dell'ente nel RUNTS, mentre il secondo test determina il regime fiscale applicabile all'ente.

 

Decorrenza delle nuove regole

A seguito dell'autorizzazione della Commissione Europea del 7 marzo 2025, il test di commercialità previsto dall'art. 79 CTS trova applicazione, per gli enti con esercizio coincidente con l'anno solare, dal 1° gennaio 2026.

Il test relativo alla secondarietà e strumentalità delle attività diverse, disciplinato dall'art. 6 CTS e dal D.M. 107/2021, è invece già applicabile a decorrere dagli esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto e, quindi, è operativo da diversi anni.

 

CONCLUSIONI

Dal 2026 gli ETS sono chiamati a monitorare contemporaneamente due differenti indicatori:

 

Verifica Finalità
Art. 6 CTS + D.M. 107/2021 Verificare che le attività diverse restino secondarie e strumentali.
Art. 79 CTS Verificare se l'ente debba essere qualificato fiscalmente come commerciale o non commerciale.

 

Attenzione: il rispetto del test previsto dall'art. 6 CTS non garantisce il superamento del test previsto dall'art. 79 CTS e viceversa. I due controlli perseguono finalità diverse e devono essere monitorati autonomamente.

 

Per questo motivo è opportuno che ogni ETS proceda già in sede di predisposizione del bilancio e del rendiconto gestionale ad una preventiva analisi della propria struttura economica e fiscale, così da evitare criticità future e poter adottare tempestivamente eventuali correttivi gestionali.

 

VI INVITIAMO AD UTILIZZARE IL MODULO DI CONTATTO PER OGNI APPROFONDIMENTO O CHIARIMENTO DA PARTE DELLO STUDIO.


Chiusura uffici - F24 On line di Agosto entro venerdì 7 agosto 2026

Padova, 30.07.2026

 

Oggetto: Chiusura uffici - F24 On line Agosto

 

Siamo a chiedervi,

Se intendete usufruire del servizio telematico F24 On Line di Sinaco Srl per il mese di agosto, di inviare dette deleghe via e-mail, ai riferimenti già in uso,

 

entro e non oltre venerdì 7 agosto 2026.

 

Ricordiamo che con il servizio telematico degli F24 On Line, il giorno della valuta coincide con la data di scadenza indicato nella delega (es. 20 agosto), anche se l’F24 On Line viene spedito in via telematica da Sinaco prima di tale data.

 

Vi informiamo inoltre che i nostri uffici saranno chiusi dal 15 al 23 agosto 2026.

 

Cordiali saluti

Sinaco srl


ETS (Enti del Terzo Settore) – D. Lgs. n. 117/2017

ETS (Enti del Terzo Settore) – D. Lgs. n. 117/2017

Le principali comunicazioni al RUNTS/CCIAA. Registro dei volontari, assicurazione, altre comunicazioni e libri obbligatori.

Gli ETS (Enti del Terzo Settore) devono osservare una serie di obblighi e scadenze, riassumiamo le più importanti.

Bilancio / Rendiconto di cassa annuale

Deposito al RUNTS o Registro imprese del bilancio o rendiconto di cassa entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Comunicazione dei dati su associati, volontari e dipendenti

Comunicare i dati aggiornati relativi al numero di associati, volontari e dipendenti dell’ente, qualora siano effettivamente variati rispetto al precedente 31 dicembre. L’adempimento è a cadenza annuale e riguarda tutti gli ETS.

L’aggiornamento dei dati

Se variano alcune informazioni presenti nel RUNTS/CCIAA, si devono comunicare i dati aggiornati entro 30 giorni dalla modifica.

A titolo esemplificativo segnaliamo:

  • modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto o, nel caso di enti religiosi civilmente riconosciuti o di fabbricerie, del relativo regolamento; nel caso di fondazioni e associazioni con personalità giuridica, essendo previsto l’intervento del notaio, si applicano le norme di cui all’art. 22 del Codice del Terzo settore;
  • le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento ed estinzione degli enti;
  • i provvedimenti delle Autorità giudiziaria e tributaria che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione;
  • altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o regolamento;

Vanno, altresì, iscritte eventuali modifiche ai seguenti dati:

  • denominazione;
  • eventuale partita IVA;
  • forma giuridica;
  • sede legale;
  • attività di interesse generale esercitate….

ETS iscritti anche al registro imprese (CCIAA)

Per gli ETS iscritti anche al registro imprese (CCIAA) molte delle comunicazioni relative all’aggiornamento dei dati vanno effettuate alla CCIAA (Camera di Commercio), non al RUNTS.

Altre Comunicazioni

La pubblicazione dei compensi erogati ad amministratori, dirigenti ed associati

Pur non fissando il codice del Terzo settore un termine specifico entro cui pubblicare sul sito tali informazioni, si ritiene ragionevole prendere come riferimento quello per il deposito dei bilanci al RUNTS.

La pubblicazione dei contributi pubblici erogati ad enti non profit – L.n.124/2017

La pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti nell’esercizio precedente dagli ETS in generale, qualora tali contributi siano pari o superiori a 10.000 euro entro il 30 giugno.

Registro dei VOLONTARI

Gli ETS possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Per le modalità di tenuta del registro dei volontari (registro dei volontari non occasionali) e dell’obbligo assicurativo, il ministero ha emanato il DM 06/10/2021.

Obbligo Assicurativo dei VOLONTARI

Gli ETS che si avvalgono di volontari (“abituali” e/o “occasionali”) devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli ETS e le amministrazioni pubbliche e i relativi oneri sono a carico dell’amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

Libri obbligatori

Oltre le scritture contabili prescritte dalla normativa fiscale di riferimento del singolo Ente, gli ETS devono tenere:

  1. a) il libro degli associati o aderenti;
  2. b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  3. c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

Rendicontazione del 5 x 1000

Gli ETS beneficiari del cinque per mille, hanno un triplice ordine di obblighi, graduato in ragione delle dimensioni economiche del contributo:

1) un obbligo generale di redazione e conservazione di un apposito rendiconto e della relativa relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite;

2) un obbligo specifico, per un delimitato bacino di enti beneficiari, di trasmissione del rendiconto e della relazione all’Amministrazione erogatrice;

3) un obbligo ulteriore di pubblicità del rendiconto e della relazione.

In generale gli Enti che percepiscono il contributo del cinque per mille hanno l’obbligo di redigere il rendiconto e la relativa relazione illustrativa entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo. Parimenti, grava su tutti i soggetti beneficiari l’obbligo di conservare presso la propria sede il rendiconto e la relazione, unitamente ai giustificativi di spesa, per 10 anni decorrenti dalla data di redazione del rendiconto.

Contributi inferiori a 20.000 euro: si deve conservare il rendiconto e le ricevute (fatture, scontrini, ecc.) presso la sede dell’associazione per 10 anni, per eventuali controlli.

Contributi pari o superiori a 20.000 euro: si deve inviare il rendiconto e la relazione attraverso la piattaforma dedicata del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro il tredicesimo mese dall’incasso.

VI INVITIAMO AD UTILIZZARE IL MODULO DI CONTATTO PER OGNI APPROFONDIMENTO O CHIARIMENTO DA PARTE DELLO STUDIO.


Opzione per la riduzione dei termini di accertamento fiscale in dichiarazione

Riduzione dei termini di accertamento

 

Il beneficio della riduzione dei termini di accertamento di due anni, prevista dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 127/2015, è riconosciuto ai contribuenti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500, mediante utilizzo di strumenti diversi dal contante.

La norma fa espresso riferimento alle operazioni e non ai singoli pagamenti, con la conseguenza che il limite dei 500 euro deve essere verificato con riferimento all’operazione complessiva e non può essere aggirato mediante frazionamenti artificiosi del pagamento.

 

Come esercitare l’opzione?

 

In presenza delle condizioni sopra descritte, la riduzione dei termini di accertamento può essere fruita previa indicazione nella dichiarazione dei redditi.

 

 

Per quanto dura l’opzione?

 

La verifica dei requisiti è riferita esclusivamente al periodo d’imposta oggetto della dichiarazione e non comporta alcun vincolo per gli esercizi successivi, restando comunque opportuno conservare idonea documentazione a supporto della tracciabilità dei pagamenti ai fini di eventuali controlli.


Possibile la detrazione Iva anche per le fatture di dicembre ricevute a gennaio

Possibile la detrazione Iva anche per le fatture di dicembre ricevute a gennaio

Superamento dell'anomalia italiana "11 mesi su 12"

Finora, in Italia (D.P.R. 100/1998), la retro-imputazione della detrazione era possibile solo per 11 mesi su 12. Le fatture di dicembre ricevute a gennaio non potevano essere detratte nell'anno precedente, costringendo i contribuenti a un differimento finanziario.

La sentenza della Corte di Giustizia UE (11 febbraio 2026, causa T-689/24) rivoluziona le regole sulla detrazione IVA delle fatture di fine anno, eliminando un’anomalia del sistema italiano.

Il requisito formale (ricezione della fattura) non deve più necessariamente verificarsi entro l'ultimo giorno dell'anno, ma è sufficiente che avvenga prima della scadenza della dichiarazione (o della liquidazione periodica) per consentire la detrazione nel periodo di effettiva effettuazione dell'operazione

Grazie alla sentenza della Corte di Giustizia pertanto:

  • la detrazione potrà essere applicata in modo omogeneo 12 mesi su 12;
  • il possesso della fattura entro i termini della liquidazione/dichiarazione è ora considerato sufficiente per "tornare indietro" al momento dell'esigibilità.

Il viceministro Leo ha già annunciato un correttivo normativo per allineare l'ordinamento italiano alla sentenza e alla Legge Delega (L. 111/2023).

In attesa della nuova norma, i contribuenti possono già invocare la supremazia del diritto UE per applicare i nuovi principi (anche per la dichiarazione IVA/2026), evitando potenziali sanzioni o procedure d'infrazione.


INTRASTAT – Innalzata la soglia per l’obbligo di presentazione dell’Intra 2-bis per gli acquisti di beni

Con la determinazione n.84415 del 3 febbraio 2026, l’Agenzia delle dogane ha previsto, a partire dal 2026, che l'obbligo di presentazione mensile del modello Intra 2-bis per gli acquisti di beni scatta solo al superamento della soglia di 2.000.000 euro in almeno uno dei quattro trimestri dell'anno precedente.

Se si rimane al di sotto di tale limite in tutti i trimestri, non sarà necessario inviare il modello già da gennaio 2026.

L'obbligo mensile per gli acquisti di servizi (Intra 2-quater) rimane fissato al superamento dei 100.000 euro in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, mentre per le cessioni di beni e servizi (Intra 1) la periodicità resta trimestrale fino a 50.000 euro e mensile oltre tale soglia, calcolata sempre sui quattro trimestri precedenti. Ulteriori dettagli sono disponibili presso la Circ.2607 nella apposita sezione di questo sito e presso il sito della Agenzia delle Dogane.


Dal 1° gennaio 2026 obbligo di collegamento tra mezzi di pagamento e registratori

Ultimo aggiornamento 12.01.2026

Dal 1° gennaio 2026 obbligo di collegamento tra mezzi di pagamento e registratori

 

Sintesi delle nuove regole

Dal 1° gennaio 2026, entra in vigore l’obbligo di collegare i sistemi di pagamento elettronico (POS, app) ai Registratori Telematici (RT) e di trasmettere i relativi dati all’Agenzia delle Entrate.

  1. Collegamento POS-Registratore (Fase Transitoria)

Sebbene l’obbligo teorico decorra dal 1° gennaio, il servizio web necessario per l’abbinamento tecnico sarà disponibile solo a marzo 2026. Per questo motivo, sono previste scadenze differite per l’adempimento:

  • Contratti già attivi a gennaio 2026: l’abbinamento va fatto entro 45 giorni dalla messa online del servizio web.
  • Contratti stipulati dopo il 31 gennaio 2026: il collegamento va effettuato entro la fine del secondo mese successivo a quello di attivazione dello strumento.
  1. Memorizzazione e Invio dei Dati (Obbligo Immediato)

Nonostante il rinvio tecnico del collegamento tra i dispositivi, dal  1° gennaio è immediatamente obbligatorio:

  • Indicare nel documento commerciale (scontrino) l’esatta modalità di pagamento elettronico utilizzata.
  • Trasmettere giornalmente questi dati in forma aggregata.
  1. Sanzioni e Correzioni
  • Sanzioni: L’omessa o errata indicazione dei dati di pagamento elettronico (anche se non incide sulla liquidazione IVA) comporta una sanzione di 100 euro per operazione, fino a un massimo di 1.000 euro al mese.
  • Errori: Indicare erroneamente “contanti” anziché “POS” è sanzionabile. Tuttavia, se l’esercente si accorge dell’errore, può procedere all’annullamento e alla rettifica dello scontrino tramite le procedure standard.

Esclusioni

Restano escluse le attività già esonerate dalla memorizzazione dei corrispettivi (es. chi documenta gli incassi tramite titoli di accesso o scontrini manuali, come alcune associazioni fieristiche).


Professionisti – Deroga al principio di cassa e possibile disallineamento imposte dirette/IVA

Ultimo aggiornamento 12.01.2026

Professionisti – Compensi incassati a cavallo d’anno – Deroga al principio di cassa e possibile disallineamento imposte dirette/IVA

 

Il D.Lgs. n. 192/2024 ha introdotto una deroga al principio di cassa per i professionisti, creando un disallineamento fiscale tra imposte sui redditi e IVA per i compensi pagati a cavallo dell’anno.

Ecco i punti principali della riforma:

  • Imposte sui Redditi (IRPEF): Se un cliente (che agisce come sostituto d’imposta) effettua un bonifico a fine 2025, ma il professionista riceve l’accredito a inizio 2026, il compenso va dichiarato nel periodo d’imposta 2025. La data rilevante è quella in cui il sostituto ha l’obbligo di operare la ritenuta. La regola vale solo se il cliente è un sostituto di imposta e abbia l’obbligo di operare la ritenuta.
  • Eccezione per i Forfettari: Questa novità non si applica a chi aderisce al regime forfettario. In questo caso rimane valido il principio di cassa stretto: se l’accredito arriva nel 2026, il reddito è del 2026.
  • Disciplina IVA: Per l’IVA non cambia nulla. L’operazione si considera effettuata al momento del pagamento effettivo (incasso). Pertanto, se il denaro arriva il 2 gennaio 2026, la fattura elettronica deve essere emessa con data 2026 (entro 12 giorni dall’incasso).
  • Il Disallineamento: Si crea così una sfasatura temporale: un compenso può essere di competenza reddituale del 2025 (per le imposte dirette) ma risultare in una fattura emessa nel 2026 (per l’IVA).


INPS: pubblicata la circolare sul nuovo Bonus mamme 2025

Ultimo aggiornamento 30.10.2025

Contributo mensile di 40 euro per lavoratrici con almeno due figli

Con la circolare n. 139 del 28 ottobre 2025, l’INPS ha fornito le istruzioni operative relative al nuovo Bonus mamme, il contributo economico introdotto dal decreto-legge n. 95/2025, convertito nella legge 8 agosto 2025, n. 118.

Destinatarie e requisiti

Il Bonus è destinato alle lavoratrici con almeno due figli, secondo le seguenti modalità:

  • Madri con due figli: il beneficio spetta fino al compimento dei 10 anni del secondo figlio;
  • Madri con tre o più figli: il contributo è riconosciuto fino al compimento dei 18 anni del figlio più piccolo.

Possono accedere al Bonus:

  • le lavoratrici dipendenti, pubbliche e private (ad eccezione del lavoro domestico);
  • le lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le casse professionali e la Gestione Separata INPS.

È inoltre richiesto che il reddito da lavoro annuo non superi i 40.000 euro.

Non possono fare richiesta le madri di 3 o più figli, con contratto di lavoro a tempo indeterminato che stanno già usufruendo dell’esonero contributivo.

 

Importo e modalità di erogazione

Il Bonus consiste in un contributo mensile di 40 euro, esente da imposte e non rilevante ai fini ISEE.
L’INPS provvederà all’erogazione in un’unica soluzione, entro dicembre 2025 (o, al più tardi, febbraio 2026), per un massimo di 12 mensilità, pari a 480 euro annui.

 

Finalità della misura

L’intervento mira a sostenere la genitorialità e l’occupazione femminile, offrendo un contributo immediato alle madri lavoratrici in attesa della piena attuazione delle misure strutturali previste per il 2026.

La circolare INPS n. 139/2025 fornisce tutti i dettagli operativi in merito a domande, requisiti e modalità di accredito. Lo Studio rimane a disposizione per dubbi o per un aiuto nel compilare la domanda.


Aggiornamento relativo al Registro Titolari Effettivi

Ultimo aggiornamento 28.10.2025

La Commissione europea ha recentemente aperto una procedura di infrazione verso l’Italia e verso diversi altri Stati Ue, per inadempimento riguardo al recepimento delle norme sulla operatività del Registro dei Titolari Effettivi, sospese principalmente per problemi legati alla privacy.

L’Italia, dopo le precedenti sospensioni, da ultimo quella del Consiglio di Stato con l’Ordinanza n. 8245/2024 pubblicata il 15/10/2024, ha rimesso alla Corte di Giustizia Europea alcune questioni pregiudiziali sulla tenuta del Registro dei Titolari Effettivi presso la Camera di Commercio, sospendendo l’obbligo di comunicazione del titolare stesso nelle more della decisione della Corte.

Il 02/10/2025, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo di modifica e integrazione del D.Lgs. n. 231/2007 (cosiddetta “Legge Antiriciclaggio”) per il recepimento dell’art. 74 della direttiva UE n. 2024/1640, che apporta alcune modifiche alla disciplina di istituzione del registro, in modo da restringere l’accesso ai dati sui Titolari Effettivi ai soggetti che dimostrano uno specifico interesse al riguardo. Questo intervento normativo mira a sterilizzare la procedura di infrazione, ad oggi comunque l’obbligo di comunicazione rimane sospeso in attesa della sentenza della Corte di Giustizia Europea.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni utile chiarimento.



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