Riforma ETS/RUNTS

Ultimo aggiornamento 25.06.2025

Associazioni / Enti: Riforma del Terzo Settore, manca ancora l’autorizzazione della Commissione europea ma operativi i regimi fiscali dal 1 gennaio 2026

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 17 giugno 2025 n. 84 segna una importante novità per la riforma del Terzo settore. La modifica normativa stabilisce, rispettivamente, che l’autorizzazione della Commissione europea sia necessaria per l’efficacia del solo art. 77 (“Titoli di solidarietà”) e che le disposizioni del Titolo X del Codice del Terzo settore si applichino agli ETS a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. In poche parole, dal 1° gennaio 2026 i regimi fiscali degli ETS saranno operativi (la tolleranza di commercialità delle attività (6% per tre periodi d’imposta) e i regimi forfetari ex artt. 80 e 86 del Codice non necessitano della predetta autorizzazione).

Diventa quindi ineludibile la necessità di valutare l’adeguamento alle norme del D. Lgs. n. 117/2017 con l’adeguamento statutario e l’iscrizione al RUNTS diventando ETS entro il 31 dicembre 2025.

Dal 1° gennaio 2026 (per i soggetti solari) entreranno pienamente in vigore le norme fiscali contenute nel Titolo X del D. Lgs. 117/2017, in particolare quelle afferenti i regimi fiscali agevolati e quelle relative al “coordinamento normativo” di cui all’art. 89, il quale ultimo va a incidere significativamente su alcune disposizioni del TUIR.

Poiché i regimi fiscali si applicheranno dal 1° gennaio 2026, gli enti non iscritti al RUNTS dovranno decidere se:

  • diventare ETS (Enti del Terzo Settore);
  • sciogliersi; in questo caso sarà necessario devolvere il patrimonio, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante del Ministero del Lavoro;
  • continuare ad operare come Ente non profit perdendo però le agevolazioni fiscali e presumibilmente diventando enti commerciali.

 

Le “imprese sociali”: manca ancora l’autorizzazione della Commissione europea

Il D.L. fiscale è intervenuto anche con riferimento al D. Lgs. n. 112/2017 riguardante l’impresa sociale, statuendo che le misure fiscali contenute nell’art. 18 (Misure fiscali e di sostegno economico), a eccezione di quelle previste nei commi 3, 4 e 5, si applichino anch’esse a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. L’autorizzazione della Commissione europea è indispensabile per la completa riforma della disciplina dell’impresa sociale. Ad oggi le “imprese sociali” non possono ancora beneficiare delle agevolazioni fiscali per incentivare gli investimenti a favore di questa categoria di enti del Terzo settore.

IVA – Associazioni: slitta al 1° gennaio 2026 il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione/imponibilità dei corrispettivi specifici per le attività svolte in conformità alle finalità istituzionali rese nei confronti dei propri associati

Le associazioni senza scopo di lucro usufruiscono dell’agevolazione rappresentata dall’esclusione dall’IVA dei corrispettivi specifici relativi alle attività svolte in conformità alle finalità istituzionali rese nei confronti dei propri associati e associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché degli associati di queste e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Questa agevolazione è stata oggetto della procedura di infrazione n. 2008/2010 emessa dalla Commissione europea a seguito del mancato pieno recepimento da parte del nostro legislatore della Direttiva IVA (non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE, relativamente alle esenzioni previste dall’articolo 132).

Secondo quanto previsto dalla Commissione europea, difatti, ogni cessione di beni ed erogazione di servizi, effettuata dietro corrispettivo dovrebbe essere considerata imponibile IVA, mentre la normativa italiana prevede alcuni casi di esclusione, tra cui quelli previsti per gli enti associativi non commerciali.

A causa della procedura di infrazione, il Governo è intervenuto con un Decreto Legge (D.L. n. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 215/2021) di modifica dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/72 stabilendo la rilevanza ai fini iva di una serie di attività che attualmente, per gli enti non lucrativi di tipo associativo sono considerate “escluse” dall’imposta. La modifica, inizialmente prevista con decorrenza dal 21.12.2021, è stata prorogata e applicabile a partire dal 1.1.2026 e obbligherà molte associazioni all’apertura della Partita Iva.

Più precisamente all’art.4 del D.P.R. 633/1972 vengono abrogate le previsioni di esclusione ai fini IVA delle seguenti attività:

  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati e partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari anche in conformità alle finalità istituzionali dell’ente;
  • le cessioni delle pubblicazioni effettuate prevalentemente ai propri associati;
  • l’attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata dalle associazioni di promozione sociale (APS).

Dalle indicazioni europee infatti, devono essere soggette a IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso sul territorio di uno Stato membro, da un soggetto passivo che agisce in quanto tale, indipendentemente dallo scopo, dai risultati o dai destinatari di tale attività.

Di conseguenza, come principio generale, le suddette attività sono da assoggettarsi a IVA a prescindere dal fatto che l’ente sia senza scopo di lucro prevedendo, comunque, specifiche fattispecie di esenzione nel caso di svolgimento di attività di interesse pubblico.

Per l’anno 2025 resta in vigore l’esclusione dall’IVA dei corrispettivi specifici relativi alle attività precitate.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare un nostro consulente.



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