Dal 1° gennaio 2026 obbligo di collegamento tra mezzi di pagamento e registratori

Ultimo aggiornamento 12.01.2026

Dal 1° gennaio 2026 obbligo di collegamento tra mezzi di pagamento e registratori

 

Sintesi delle nuove regole

Dal 1° gennaio 2026, entra in vigore l’obbligo di collegare i sistemi di pagamento elettronico (POS, app) ai Registratori Telematici (RT) e di trasmettere i relativi dati all’Agenzia delle Entrate.

  1. Collegamento POS-Registratore (Fase Transitoria)

Sebbene l’obbligo teorico decorra dal 1° gennaio, il servizio web necessario per l’abbinamento tecnico sarà disponibile solo a marzo 2026. Per questo motivo, sono previste scadenze differite per l’adempimento:

  • Contratti già attivi a gennaio 2026: l’abbinamento va fatto entro 45 giorni dalla messa online del servizio web.
  • Contratti stipulati dopo il 31 gennaio 2026: il collegamento va effettuato entro la fine del secondo mese successivo a quello di attivazione dello strumento.
  1. Memorizzazione e Invio dei Dati (Obbligo Immediato)

Nonostante il rinvio tecnico del collegamento tra i dispositivi, dal  1° gennaio è immediatamente obbligatorio:

  • Indicare nel documento commerciale (scontrino) l’esatta modalità di pagamento elettronico utilizzata.
  • Trasmettere giornalmente questi dati in forma aggregata.
  1. Sanzioni e Correzioni
  • Sanzioni: L’omessa o errata indicazione dei dati di pagamento elettronico (anche se non incide sulla liquidazione IVA) comporta una sanzione di 100 euro per operazione, fino a un massimo di 1.000 euro al mese.
  • Errori: Indicare erroneamente “contanti” anziché “POS” è sanzionabile. Tuttavia, se l’esercente si accorge dell’errore, può procedere all’annullamento e alla rettifica dello scontrino tramite le procedure standard.

Esclusioni

Restano escluse le attività già esonerate dalla memorizzazione dei corrispettivi (es. chi documenta gli incassi tramite titoli di accesso o scontrini manuali, come alcune associazioni fieristiche).


Professionisti – Deroga al principio di cassa e possibile disallineamento imposte dirette/IVA

Ultimo aggiornamento 12.01.2026

Professionisti – Compensi incassati a cavallo d’anno – Deroga al principio di cassa e possibile disallineamento imposte dirette/IVA

 

Il D.Lgs. n. 192/2024 ha introdotto una deroga al principio di cassa per i professionisti, creando un disallineamento fiscale tra imposte sui redditi e IVA per i compensi pagati a cavallo dell’anno.

Ecco i punti principali della riforma:

  • Imposte sui Redditi (IRPEF): Se un cliente (che agisce come sostituto d’imposta) effettua un bonifico a fine 2025, ma il professionista riceve l’accredito a inizio 2026, il compenso va dichiarato nel periodo d’imposta 2025. La data rilevante è quella in cui il sostituto ha l’obbligo di operare la ritenuta. La regola vale solo se il cliente è un sostituto di imposta e abbia l’obbligo di operare la ritenuta.
  • Eccezione per i Forfettari: Questa novità non si applica a chi aderisce al regime forfettario. In questo caso rimane valido il principio di cassa stretto: se l’accredito arriva nel 2026, il reddito è del 2026.
  • Disciplina IVA: Per l’IVA non cambia nulla. L’operazione si considera effettuata al momento del pagamento effettivo (incasso). Pertanto, se il denaro arriva il 2 gennaio 2026, la fattura elettronica deve essere emessa con data 2026 (entro 12 giorni dall’incasso).
  • Il Disallineamento: Si crea così una sfasatura temporale: un compenso può essere di competenza reddituale del 2025 (per le imposte dirette) ma risultare in una fattura emessa nel 2026 (per l’IVA).


INPS: pubblicata la circolare sul nuovo Bonus mamme 2025

Ultimo aggiornamento 30.10.2025

Contributo mensile di 40 euro per lavoratrici con almeno due figli

Con la circolare n. 139 del 28 ottobre 2025, l’INPS ha fornito le istruzioni operative relative al nuovo Bonus mamme, il contributo economico introdotto dal decreto-legge n. 95/2025, convertito nella legge 8 agosto 2025, n. 118.

Destinatarie e requisiti

Il Bonus è destinato alle lavoratrici con almeno due figli, secondo le seguenti modalità:

  • Madri con due figli: il beneficio spetta fino al compimento dei 10 anni del secondo figlio;
  • Madri con tre o più figli: il contributo è riconosciuto fino al compimento dei 18 anni del figlio più piccolo.

Possono accedere al Bonus:

  • le lavoratrici dipendenti, pubbliche e private (ad eccezione del lavoro domestico);
  • le lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le casse professionali e la Gestione Separata INPS.

È inoltre richiesto che il reddito da lavoro annuo non superi i 40.000 euro.

Non possono fare richiesta le madri di 3 o più figli, con contratto di lavoro a tempo indeterminato che stanno già usufruendo dell’esonero contributivo.

 

Importo e modalità di erogazione

Il Bonus consiste in un contributo mensile di 40 euro, esente da imposte e non rilevante ai fini ISEE.
L’INPS provvederà all’erogazione in un’unica soluzione, entro dicembre 2025 (o, al più tardi, febbraio 2026), per un massimo di 12 mensilità, pari a 480 euro annui.

 

Finalità della misura

L’intervento mira a sostenere la genitorialità e l’occupazione femminile, offrendo un contributo immediato alle madri lavoratrici in attesa della piena attuazione delle misure strutturali previste per il 2026.

La circolare INPS n. 139/2025 fornisce tutti i dettagli operativi in merito a domande, requisiti e modalità di accredito. Lo Studio rimane a disposizione per dubbi o per un aiuto nel compilare la domanda.


Aggiornamento relativo al Registro Titolari Effettivi

Ultimo aggiornamento 28.10.2025

La Commissione europea ha recentemente aperto una procedura di infrazione verso l’Italia e verso diversi altri Stati Ue, per inadempimento riguardo al recepimento delle norme sulla operatività del Registro dei Titolari Effettivi, sospese principalmente per problemi legati alla privacy.

L’Italia, dopo le precedenti sospensioni, da ultimo quella del Consiglio di Stato con l’Ordinanza n. 8245/2024 pubblicata il 15/10/2024, ha rimesso alla Corte di Giustizia Europea alcune questioni pregiudiziali sulla tenuta del Registro dei Titolari Effettivi presso la Camera di Commercio, sospendendo l’obbligo di comunicazione del titolare stesso nelle more della decisione della Corte.

Il 02/10/2025, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo di modifica e integrazione del D.Lgs. n. 231/2007 (cosiddetta “Legge Antiriciclaggio”) per il recepimento dell’art. 74 della direttiva UE n. 2024/1640, che apporta alcune modifiche alla disciplina di istituzione del registro, in modo da restringere l’accesso ai dati sui Titolari Effettivi ai soggetti che dimostrano uno specifico interesse al riguardo. Questo intervento normativo mira a sterilizzare la procedura di infrazione, ad oggi comunque l’obbligo di comunicazione rimane sospeso in attesa della sentenza della Corte di Giustizia Europea.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni utile chiarimento.


Legge 132/2025: nuove norme penali su reati commessi con l’intelligenza artificiale

Ultimo aggiornamento 07.10.2025

Entrano in vigore da venerdì 10 ottobre le nuove disposizioni introdotte dalla legge 132/2025, che aggiorna il Codice penale e altre normative per affrontare i rischi legati all’uso improprio dell’intelligenza artificiale (AI). La riforma introduce nuovi reati, inasprisce pene esistenti e prevede aggravanti specifiche per chi utilizza sistemi AI nella commissione di illeciti.

 

Il nuovo reato di diffusione illecita di contenuti AI

La principale novità è l’inserimento nel Codice penale dell’articolo 612-quater, che punisce la diffusione illecita di contenuti generati o alterati con l’intelligenza artificiale.
Chiunque diffonda, senza consenso, immagini, video o audio falsificati con sistemi AI, causando un danno ingiusto a una persona, rischia da uno a cinque anni di reclusione.
La norma mira a tutelare la libertà morale e l’autodeterminazione della persona, riconoscendo la particolare pericolosità delle manipolazioni digitali capaci di ingannare sulla genuinità dei contenuti.

 

Aggravanti per reati commessi con l’AI

Tra le aggravanti comuni viene introdotta quella per l’uso di sistemi di intelligenza artificiale come mezzo insidioso o ostacolo alla difesa della vittima. L’aggravante si applica anche quando l’impiego dell’AI accentua gli effetti del reato.

 

Implicazioni per le imprese

Le novità toccano anche il diritto penale dell’economia.

  • L’aggiotaggio societario e bancario (art. 2637 c.c.) commesso mediante AI è ora punito con la reclusione da due a sette anni (contro l’attuale da uno a cinque).
  • La manipolazione del mercato (art. 185 del TUF) effettuata con sistemi AI prevede pene da due a sette anni di reclusione e multe da 25mila a 6 milioni di euro.
    Resta da chiarire se si applichi il “raddoppio” delle pene previsto dalla legge 262/2005, per evitare possibili contrasti di proporzionalità e coerenza costituzionale.

Tutela del diritto d’autore

La legge estende inoltre la punibilità del cosiddetto “plagio artistico” (art. 171 della legge 633/1941) anche alle condotte di text e data mining abusivi, cioè all’estrazione non autorizzata di testi o dati da opere protette online mediante sistemi AI.

 

Prossimi sviluppi

Entro dodici mesi il Governo dovrà introdurre ulteriori fattispecie penali, volte a sanzionare l’omessa adozione di misure di sicurezza nella produzione o uso professionale dell’intelligenza artificiale, quando da tali omissioni possano derivare pericoli per la vita, la sicurezza pubblica o lo Stato.


Tax Control Framework: un’opportunità anche per le PMI

Ultimo aggiornamento 29.09.2025

Il Tax Control Framework (TCF) è un sistema di procedure, regole e controlli interni che consente alle imprese di gestire in modo strutturato i rischi fiscali. Nato in contesti di grandi aziende, oggi rappresenta una leva strategica anche per le piccole e medie imprese (PMI) che vogliono rafforzare la propria affidabilità e trasparenza nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria e degli stakeholder.

Perché adottarlo

Un TCF ben progettato permette di:

  • prevenire errori o contestazioni fiscali;
  • garantire coerenza tra scelte operative e normative vigenti;
  • migliorare l’organizzazione interna e la tracciabilità dei processi;
  • rafforzare la reputazione dell’impresa, anche in vista di rapporti con banche, investitori e partner.

Benefici concreti per le PMI

Nonostante le risorse più limitate rispetto alle grandi realtà, le PMI possono ottenere vantaggi significativi:

  • riduzione del rischio di sanzioni e contenziosi;
  • maggiore efficienza nella gestione amministrativa e contabile;
  • accesso più agevole a regimi di adempimento collaborativo introdotti dall’Agenzia delle Entrate;
  • supporto alla crescita, grazie a processi aziendali più solidi e documentati.

Cosa deve fare la società

Implementare un Tax Control Framework non significa creare burocrazia inutile, ma costruire un modello “su misura” per l’impresa. I primi passi sono:

  1. mappare i processi fiscali esistenti;
  2. individuare i principali rischi e punti di controllo;
  3. definire ruoli e responsabilità;
  4. documentare e monitorare le procedure nel tempo.

 

Conclusioni

Per una PMI, investire in un Tax Control Framework significa non solo mettersi al riparo da rischi fiscali, ma anche rafforzare la propria credibilità sul mercato e aprirsi a nuove opportunità di crescita.

Vuoi scoprire come applicare il Tax Control Framework nella tua impresa? Contattaci: ti aiuteremo a trasformare la gestione fiscale in un vero vantaggio competitivo.


Direttiva NIS2: nuove regole per la governance della cybersecurity

Ultimo aggiornamento 25.09.2025

Il cyber risk è oggi uno dei rischi più rilevanti per le imprese, capace di incidere trasversalmente su attività, processi e stakeholder. Per questo motivo la gestione della sicurezza informatica non può più essere considerata un tema solo tecnico, ma deve diventare parte integrante della governance aziendale. Come tutti i rischi dovrà essere gestito anche attraverso la previsione di adeguati assetti organizzativi.

 

Con il Decreto Legislativo n. 138, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° ottobre 2024, l’Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2022/2555, meglio conosciuta come Direttiva NIS2. La normativa mira a garantire un elevato livello comune di cibersicurezza in tutta l’Unione Europea, anche in risposta al crescente numero di attacchi informatici che mettono a rischio le attività economiche e i servizi essenziali.

A chi si applica la NIS2?

L’art. 3 del decreto definisce l’ambito soggettivo della direttiva, distinguendo tra:

  • Settori ad alta criticità: questi settori sono considerati vitali per il funzionamento socioeconomico dell’UE e, di conseguenza, le organizzazioni che operano in questi settori sono soggette a requisiti rigorosi in termini di sicurezza informatica. Ad esempio, energia (elettricità, gas, petrolio, idrogeno, teleriscaldamento), trasporti (aereo, ferroviario, marittimo, stradale), sanità, bancario e altri settori considerati vitali per il funzionamento socio-economico dell’UE.
  • Settori critici: in aggiunta, la NIS 2 identifica “altri settori critici”, di cui fa parte un ulteriore gruppo di organizzazioni tenute a rispettare i requisiti di sicurezza imposti dalla direttiva. Rientrano in questa categoria, i servizi postali e di corriere, la gestione dei rifiuti, chimico, agroalimentare, produzione e distribuzione di alimenti, oltre ad altre attività rilevanti per la sicurezza collettiva.

👉 La direttiva si applica principalmente a medie e grandi imprese, secondo i criteri europei di classificazione, ma può includere anche realtà più piccole se considerate strategiche a livello nazionale.
👉 Sono interessati anche i soggetti della catena di fornitura delle organizzazioni rientranti nei settori sopra citati.

Obblighi per imprese

Il decreto introduce diversi adempimenti fondamentali:

  • Registrazione presso l’ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) tramite autovalutazione.
  • Nomina di un punto di contatto interno e di un sostituto, come interlocutori ufficiali con l’ACN.
  • Notifica obbligatoria degli incidenti informatici.
  • Adozione di misure tecniche e organizzative per la gestione del rischio cyber.

⏱ I soggetti hanno 9 o 18 mesi di tempo, a partire dall’iscrizione negli elenchi ACN, per adeguarsi agli obblighi previsti.

Il ruolo degli organi amministrativi e direttivi

La normativa attribuisce nuove responsabilità dirette agli organi di amministrazione e direzione:

  • approvare le modalità di gestione del rischio informatico;
  • vigilare sull’attuazione degli obblighi previsti dal decreto;
  • assumere responsabilità in caso di inadempienze;
  • seguire formazione obbligatoria in materia di sicurezza informatica e promuoverla all’interno dell’organizzazione.

Perché è una svolta importante

La Direttiva NIS2 rappresenta una vera e propria rivoluzione nella governance della cybersecurity: non si tratta più di una questione solo tecnica, ma di un tema che coinvolge strategia, organizzazione e responsabilità manageriali.

Per le imprese e le pubbliche amministrazioni, l’adeguamento alla normativa non è solo un obbligo, ma un’occasione per rafforzare la resilienza digitale e la fiducia di clienti, partner e cittadini.


Comunicazione importante: chiarimenti sulla normativa relativa al domicilio digitale

Ultimo aggiornamento 01.07.2025

Desideriamo informarvi, in linea con quanto confermato dalla nota di Unioncamere del 2 aprile scorso, che non esiste alcun termine al 30 giugno 2025 né sono previste sanzioni amministrative per i soggetti che, al 1° gennaio 2025, ricoprivano il ruolo di amministratori di imprese costituite in forma societaria e che non abbiano ancora iscritto il proprio domicilio digitale ai sensi dell’articolo 1, comma 860, della Legge 207/2024.

È importante sottolineare che questa disposizione di legge non prevede sanzioni o scadenze specifiche in merito. Tuttavia, si conferma l’obbligo di comunicare il domicilio digitale al momento della costituzione di nuove società o in occasione di nomine e conferme di amministratori. La mancata comunicazione in questi casi può comportare la sospensione della pratica amministrativa.

Il MIMIT nella nota 25.6.2025 n. 127654, pur conservando un diverso orientamento in merito all’obbligo di comunicazione, ha comunque provveduto a rinviare la scadenza al 31.12.2025.

Se hai bisogno di ulteriori chiarimenti o assistenza, siamo qui per aiutarti!


Obbligo di Iscrizione nel Registro delle Imprese del Domicilio Digitale (PEC) degli Amministratori: Chiarimenti dalla Nota MIMIT del 12.3.2025

Ultimo aggiornamento 17.03.2025

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha recentemente fornito importanti chiarimenti riguardo all’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese del domicilio digitale (PEC) degli amministratori delle società, stabilito dall’art. 1, comma 860 della Legge n. 207/2024. La Nota MIMIT 12.3.2025 n. 43836 offre i primi dettagli applicativi in merito a questa nuova disposizione legislativa.

Le principali novità e chiarimenti:

  1. Obbligo esteso anche alle società già costituite
    L’obbligo di iscrizione della PEC degli amministratori non riguarda solo le nuove società costituite a partire dal 1° gennaio 2025, ma si estende anche alle imprese già esistenti. Per queste ultime, la comunicazione dell’indirizzo PEC degli amministratori potrà essere effettuata entro il 30 giugno 2025.
  2. Oggetto della comunicazione: PEC degli amministratori
    La comunicazione riguarda la PEC di tutte le persone fisiche o giuridiche che detengono formalmente il potere di gestione degli affari sociali, ricoprendo ruoli dirigenziali e organizzativi. Questo obbligo si applica a chi esercita le funzioni di amministratore, indipendentemente dalla sua forma giuridica (persona fisica o giuridica).
  3. Iscrizione della PEC per ciascun amministratore
    L’obbligo di registrazione si riferisce alla persona che ricopre l’incarico di amministratore, e non all’organo collegiale in quanto tale. Pertanto, in presenza di più amministratori, ciascuno di loro dovrà essere iscritto nel registro con un proprio indirizzo PEC.
  4. PEC della società e dell’amministratore non coincidono
    La Nota precisa che la comunicazione della PEC dell’amministratore non può coincidere con quella della società, poiché tale prassi potrebbe portare a problematiche interpretative e pratiche, non in linea con lo spirito della normativa. Se una società ha già adottato l’indirizzo PEC della società come PEC dell’amministratore, dovrà procedere alla separazione dei due recapiti, rispettando le nuove disposizioni, e comunicare il corretto indirizzo PEC entro il 30 giugno 2025.

In sintesi:

  • Termine per l’iscrizione: 30 giugno 2025 per le società già costituite prima del 1° gennaio 2025.
  • Cosa va comunicato: PEC di ogni amministratore, inteso come singolo soggetto e non come organo collegiale.
  • Obbligo di aggiornamento: Le società dovranno separare eventuali PEC coincidenti e procedere con l’iscrizione dell’indirizzo PEC di ciascun amministratore.

Queste disposizioni mirano a garantire maggiore trasparenza e accessibilità delle comunicazioni ufficiali, favorendo una gestione più moderna e digitale delle imprese.

Per ulteriori dettagli o assistenza riguardo l’iscrizione della PEC, si consiglia di consultare il nostro Studio.


Obbligo di Polizza Assicurativa per Beni Strumentali Aziendali

Ultimo aggiornamento 26.02.2025

Obbligo di Polizza Assicurativa per Beni Strumentali Aziendali: Scadenza al 31 Marzo 2025

La Legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 101-112, della legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha introdotto un nuovo obbligo per le imprese italiane: stipulare polizze assicurative a copertura dei danni subiti dai beni strumentali aziendali causati da eventi catastrofali. Il termine per adempiere a questa obbligazione è stato posticipato al 31 marzo 2025, rispetto alla data originale fissata al 31 dicembre 2024.

Perché è stato introdotto l’obbligo di polizza?

La misura è stata pensata per garantire alle imprese la continuità produttiva anche a seguito di situazioni critiche derivanti da eventi naturali estremi. L’obiettivo è quindi quello di favorire la prevenzione e rafforzare la resilienza delle aziende di fronte ai danni derivanti da calamità naturali.

L’Italia è uno dei paesi europei più esposti ai rischi sismici e di dissesto idrogeologico. Quasi il 94% dei comuni italiani sono a rischio di frane, alluvioni o erosione costiera. In queste aree operano circa 4,5 milioni di imprese. Secondo il Centro Studi Confindustria, un’interruzione delle attività potrebbe causare alle PMI perdite fino al 5-10% dei ricavi entro il 2040.

Chi è obbligato a stipulare la polizza?

L’obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia, così come le imprese con sede legale all’estero ma con una stabile organizzazione nel nostro paese, iscritte nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile. Sono esclusi i professionisti e le imprese agricole, che sono invece soggette a regolamentazioni specifiche in materia di fondi mutualistici nazionali per la copertura dei danni catastrofali.

La polizza assicurativa: copertura e modalità

La polizza assicurativa copre i danni diretti ai beni aziendali causati da terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. I beni assicurabili includono:

  • Fabbricati
  • Impianti e macchinari
  • Attrezzature industriali e commerciali
  • Terreni

Sono escluse dalla copertura le imprese i cui beni immobili sono gravati da abusi edilizi o costruiti senza le necessarie autorizzazioni.

Il contratto deve prevedere una franchigia o scoperto non superiore al 15% del danno, con premi proporzionali al rischio. La classe di rischio dipenderà dalla tipologia di beni e dalla posizione geografica dell’impresa, ad esempio in zone ad alta sismicità.

In caso di modifiche ai parametri, come nuovi investimenti o trasferimenti aziendali, sarà necessario aggiornare la polizza.

Sanzioni e conseguenze

Non sono previste sanzioni dirette per il mancato rispetto dell’obbligo di stipula della polizza. Tuttavia, l’inadempimento potrebbe precludere l’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, comprese quelle destinate a far fronte a eventi calamitosi o catastrofali.

Considerazioni finali

Sebbene l’intento della legge sia chiaro e giustificato dalla necessità di proteggere le imprese dai danni derivanti da eventi naturali, il costo delle polizze potrebbe risultare oneroso per alcune aziende, in particolare quelle localizzate in zone a basso rischio catastrofale. Un esempio potrebbe essere un’impresa situata nel Salento, una zona a bassa sismicità, dove il rischio di danni derivanti da eventi naturali è praticamente nullo.

Inoltre, non è stato chiarito se, ai fini di ottenere sovvenzioni pubbliche, sia sufficiente aver rispettato l’obbligo al momento della presentazione della domanda o se l’ente pubblico verificherà che la polizza fosse in vigore prima del 31 marzo 2025. È anche possibile che le compagnie assicurative possano rifiutarsi di stipulare una polizza qualora il rischio catastrofale sia imminente.

Con la scadenza del 31 marzo 2025, si consiglia alle imprese di mettersi in contatto con un consulente di Sinaco per valutare la migliore opzione per soddisfare l’obbligo previsto dalla legge.



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